Sfruttate al meglio la vostra previdenza (parte 3/3)

Nella terza e ultima parte della nostra serie spieghiamo come ottimizzare la liquidazione del capitale. Per motivi fiscali risparmiate parecchio denaro con un versamento scaglionato. Illustriamo inoltre come regolamentare i beneficiari in caso di decesso.

Oltre i 60 anni: versamento scaglionato del capitale di previdenza

Consiglio n° 14: l’imposizione fiscale dei capitali liquidati del pilastro 3a cresce in misura sproporzionata rispetto all’entità dell’importo riscosso nell’anno in questione. Questa progressione fiscale può essere alleggerita ripartendo su più anni la liquidazione del capitale previdenziale 3a. I prelevamenti ordinari del capitale accumulato nell’ambito del pilastro 3a sono possibili già cinque anni prima dell’età AVS, quindi a 59 anni per le donne e a 60 anni per gli uomini.

Liquidate dunque i vostri conti di previdenza progressivamente e fatevi versare il capitale 3a nei cinque anni precedenti al raggiungimento dell’età AVS in tranche più o meno della stessa entità.

Consiglio n° 15: nella suddivisione considerate anche i conti del vostro coniuge e la liquidazione della cassa pensioni. Infatti tutti i capitali previdenziali liquidati in un anno vengono sommati. Alcuni cantoni cumulano addirittura tutti i capitali prelevati negli ultimi tre-cinque anni, quindi ostacolano lo scaglionamento nel tempo.

Consiglio n° 16: d’altro canto potete rinviare il prelevamento fino a cinque anni dopo l’età ordinaria AVS o fino a 69/70 anni, a condizione che continuiate a lavorare. In questo lasso di tempo potete versare contributi nel pilastro 3a e dedurli dal capitale imponibile.

Consiglio n° 17: spesso viene consigliato di spostarsi in un cantone fiscalmente conveniente per il pensionamento. Infatti i capitali prelevati nell’ambito del pilastro 3a sono imponibili nel cantone in cui si è domiciliati al momento della liquidazione. Ma con uno scaglionamento ottimale dei capitali di previdenza il carico fiscale rimane moderato anche nei cantoni con un’imposizione elevata e potete risparmiarvi l’onere gravoso di un cambiamento di domicilio.

Beneficiari: chi riceve che cosa?

Consiglio n° 18: se il titolare della previdenza muore prima della liquidazione del capitale, la somma accumulata va alle persone menzionate qui sotto nell’ordine seguente:

1. prima di tutto il denaro spetta al coniuge o al partner in unione domestica registrata.

2. in assenza del coniuge o del partner in unione domestica registrata, il patrimonio del pilastro 3a va agli eredi diretti oppure alle persone al cui sostentamento il defunto ha contribuito in misura notevole, che hanno convissuto con lui negli ultimi cinque anni fino al suo decesso oppure che devono provvedere a mantenere uno o più figli comuni.

Il titolare della previdenza può determinare uno o più beneficiari e attribuire loro le rispettive quote.

Un vedovo può decidere, per esempio, quanto del suo denaro debba andare agli eredi e quanto destinare alla convivente di lunga data.

3. In assenza di una delle persone suindicate, secondo il regolamento di previdenza il denaro spetta ai genitori, in assenza di questi ai fratelli e alle sorelle e, in loro assenza, agli altri eredi che il testatore può designare liberamente. Il testatore può scegliere di sua volontà l’ordine e le quote tra genitori, fratelli e sorelle e agli altri eredi. Esempio: il testatore lascia in eredità il capitale del pilastro 3a alla sua figlioccia e, in caso di decesso prematuro, per metà ai suoi genitori e a suo fratello.

Consiglio n° 19: chi desidera nominare una persona come beneficiaria del pilastro 3a, lo può comunicare in qualunque momento alla Fondazione di previdenza senza atti formali. Inoltre si consiglia di riportare i beneficiari anche nel testamento, per esempio con la seguente frase: «Il capitale accumulato sul mio conto di previdenza presso la Banca Migros è destinato alla mia convivente Rosa M.»

Consiglio n° 20: nella scelta dei beneficiari del pilastro 3a controllate di rispettare le legittime degli eredi, che altrimenti devono essere indennizzati con altri beni patrimoniali.

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