Online banking, social media, iTunes: oggi una parte rilevante delle nostre attività quotidiane si svolge su Internet. Quale sarà la sorte di tutti questi dati dopo la nostra morte?
(aggiornato il 19.04.2024)
Al momento del vostro decesso, ai vostri eredi non lasciate solo beni materiali e denaro. Lasciate in eredità anche una ingente quantità di bit e di byte, proprio perché una parte sempre più grande della nostra vita si svolge online. Facciamo l’esempio di Pascal, che divide il suo tempo libero in due metà: in una scala le vette delle montagne e nell’altra racconta dettagliatamente le sue avventure su Facebook. Poi, all’improvviso, perde la vita in un incidente. Un mese dopo, Facebook invia ai suoi fan un promemoria del suo compleanno. Chi non è al corrente della sua morte, gli augura buon compleanno e tante nuove escursioni all’insegna dell’avventura.
Una situazione di questo tipo è dolorosa per i superstiti. Dovreste pensare alla vostra eredità digitale quando siete ancora in vita, non solo per i vostri familiari. Anche per un secondo motivo: adottando misure tempestive, potete decidere autonomamente quale sarà la sorte dei vostri contenuti sui social media. Infatti, la situazione giuridica dopo la vostra morte è piuttosto intricata.
Nominate un «esecutore testamentario digitale»
Se i dati digitali sono memorizzati su un supporto fisico, p. es. su un computer o su una chiavetta USB, essi confluiscono nell’eredità insieme al supporto informatico e a tutti gli altri oggetti e valori patrimoniali dell’asse ereditario. Fanno parte dell’eredità anche i dati digitali non memorizzati su supporti fisici, bensì su Internet o in un cloud, ma che rappresentano valori patrimoniali, come ad esempio i saldi attivi in conti PayPal e i portafogli di criptovalute.
Non rientrano invece nell’eredità i dati digitali che non sono memorizzati su supporti fisici né rappresentano valori patrimoniali, ad esempio i contenuti sui social media o le foto in un servizio cloud come Dropbox. Sono generalmente contenuti di interesse personale che non possono essere lasciati in eredità e sui quali, di conseguenza, i superstiti non possono accampare alcun diritto.
Poiché la personalità termina con la morte, neanche voi, in qualità di ereditandi, avete diritto alla protezione della personalità dopo la vostra morte. Ma se desiderate fruirne, dovete provvedere quando siete in vita. Così, nel vostro testamento (o nel vostro patto successorio) deve essere indicata una persona che si occuperà della gestione dei vostri dati digitali. Questa persona viene comunemente definita «esecutore testamentario digitale». Non è però un concetto giuridico, pertanto dovrebbe essere evitato nel testamento (o nel patto successorio).
Preoccupatevi invece di descrivere i compiti nel modo più preciso possibile. Ad esempio: «Affido a mia figlia Petra l’incarico di cancellare i miei profili sui social media Facebook e Twitter. Dovrà inoltre prendere visione delle mie e-mail negli account Bluewin e GMX e intraprendere tutte le relative azioni che risultino necessarie. Non è autorizzata a inoltrare ad altre persone nessun messaggio e-mail o il suo contenuto, e dovrà successivamente cancellare gli account di posta elettronica.»
Disposizioni analoghe possono peraltro essere adottate nell’ambito di un mandato precauzionale per il caso di incapacità di discernimento. La soluzione ideale è scegliere la stessa persona di fiducia designata per la vostra successione digitale. E un ulteriore punto riguardo a questa persona di fiducia: i compiti dell’«esecutore testamentario digitale» non comprendono l’accesso al vostro online banking. Le banche consentono l’accesso ai conti di un cliente defunto solo dietro presentazione di un certificato d’eredità. (Un’eccezione sussiste per i cosiddetti conti congiunti; maggiori informazioni al riguardo in questo articolo del nostro blog). La stessa prassi vale, ad esempio, per PayPal: il prestatore di servizi di pagamento trasferisce il saldo del conto solo dietro presentazione di un certificato d’eredità.
Raggruppate tutti i vostri dati relativi ai login
Per evitare che nella vostra successione digitale vi sfugga qualcosa, create un elenco di tutti i vostri account con i dati di accesso (password, nome utente, eventuali domande aggiuntive per l’identificazione):
- Terminali: annotate sempre la password del vostro computer; in caso contrario, nel peggiore dei casi non sarà neanche possibile avviare il dispositivo. Non dimenticate poi di segnarvi il codice PIN del vostro cellulare, per diversi servizi viene infatti inviato un codice di conferma tramite cellulare.
- Account di posta: l’accesso all’e-mail è una chiave importante per la vostra successione digitale, poiché per registrarsi ai servizi online è spesso richiesto un indirizzo e-mail.
- Servizi online: dati di login per i social media, i servizi cloud, le piattaforme di incontri, ecc.
- Valori patrimoniali: dati di login per il banking online, account e-mail per il conto PayPal, chiave privata per le criptovalute, dati di login per le piattaforme di finanziamento collettivo, ecc. Tenete presente che l’accesso ai valori patrimoniali non compete all’«esecutore testamentario digitale», ma agli eredi.
Importante: aggiornate regolarmente l’elenco, ad esempio se utilizzate nuovi servizi o se ci sono dei cambiamenti nella vostra situazione personale. Conservate l’elenco al sicuro, in un luogo protetto da accessi non autorizzati, e indicate a familiari o ad altre persone di fiducia qual è il luogo di custodia. Ad esempio:
- Su una chiavetta di memoria o in forma cartacea a casa, p. es. in una cassetta di sicurezza.
- In formato digitale all’interno di un gestore di password, a cui i vostri familiari o altre persone di fiducia potranno avere accesso, ad es. aprendo un «conto di famiglia».
- In formato digitale presso un servizio specializzato di custodia e trasmissione ereditaria, che al momento di salvare i dati vi permette di fornire istruzioni su come procedere con i dati se doveste mancare o di indicare le circostanze nelle quali i dati dovranno essere trasmessi a determinate persone.
Cosa può fare il testatore?
Vari social media vi consentono di indicare quando siete ancora in vita cosa ne sarà in futuro dei vostri dati. Su Facebook e Instagram , ad esempio, è possibile gestire la sorte dell’account in caso di decesso alla voce «Centro gestione account», nel menu «Dettagli personali». Deve essere disattivato o cancellato? Oppure deve essere inserito nella cosiddetto stato commemorativo, come avviene in alternativa su Facebook (con la possibilità per l’amministratore di successione prestabilito di aggiornare il profilo e l’immagine di copertina)?
Anche presso Apple o iCloud è possibile inserire un amministratore di successione alla voce «Password e sicurezza».
Presso Google potete determinare, tramite la «Gestione account inattivo», cosa avverrà se il conto non dovesse essere più utilizzato per un periodo di tempo, che sarete voi a stabilire. In tal modo, è possibile definire quali sono i dati da cancellare automaticamente. Oppure potete segnalare una o più persone di fiducia che verranno contattata in caso di inattività e che si occuperà dei vostri dati.
Cosa succede se il testatore non ha fatto alcuna disposizione?
Se la persona deceduta non ha dato disposizioni in vita, i suoi parenti possono successivamente richiedere la cancellazione dei suoi dati dai social media presentando i documenti ufficiali necessari; possono anche richiedere l’accesso al traffico e-mail dai servizi di posta elettronica. Certi servizi online vengono semplicemente cancellati se l’inattività si protrae per un periodo prolungato, come avviene p. es. per l’account e-mail di GMX. Anche gli account WhatsApp vengono cancellati automaticamente dopo 120 giorni di inattività.
Ai dati di iTunes e di E-Reader si applicano altre norme specifiche. Se questi dati sono memorizzati su un supporto fisico, passano agli eredi insieme al supporto. Se invece sono memorizzati in un cloud, l’acquirente acquisisce solo un diritto di utilizzo che si estingue con la sua morte.
Per ulteriori informazioni sull’eredità digitale, consultate la pagina web dell’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).