Il 1° gennaio 2024 entra in vigore la riforma AVS 21. La riforma armonizza la cosiddetta «età di riferimento» (quella che è stata finora l’«età ordinaria di pensionamento») per le donne e gli uomini e consente una maggiore flessibilità nella riscossione della rendita. Inoltre, ai fini del finanziamento dell’AVS incrementa l’aliquota IVA. Una panoramica delle principali modifiche.
Il 25 settembre 2022 l’elettorato svizzero ha approvato la riforma AVS 21. Entrerà in vigore il 1º gennaio 2024 e garantirà il finanziamento dell’AVS fino al 2030. La riforma AVS interesserà tutti i futuri pensionati. Vi illustriamo in cosa consistono i cambiamenti.
Età di riferimento unica
La riforma armonizza l’età di riferimento (finora età di pensionamento) a 65 anni per uomini e donne. Dal 1º gennaio 2025 l’età di riferimento per le donne aumenterà di tre mesi ogni anno, passando da 64 a 65 anni. A partire dal 2028 vi sarà un’età di riferimento unica di 65 anni per uomini e donne.
Aumento dell’età di riferimento delle donne
Anno | Età di riferimento delle donne | Riguarda le donne nate nell’anno |
---|---|---|
2024 | 64 anni (non vi sono aumenti dell’età) | 1960 |
2025 | 64 anni + 3 mesi | 1961 |
2026 | 64 anni + 6 mesi | 1962 |
2027 | 64 anni + 9 mesi | 1963 |
2028 | 65 anni | 1964 |
Le donne della generazione di transizione
Le donne nate tra il 1961 e il 1969 rappresentano la generazione di transizione. Per l’innalzamento dell’età di pensionamento vengono indennizzate economicamente e hanno due opzioni:
Supplemento di rendita
Le donne che lavorano fino alla loro nuova età di riferimento percepiscono un supplemento versato per tutta la vita in aggiunta alla loro rendita. Questo supplemento è scaglionato in funzione del reddito ed è pari a:
- 160 franchi per un reddito annuo fino a 57 360 franchi
- 100 franchi per un reddito annuo compreso tra 57 361 e 71 700 franchi
- 50 franchi per un reddito annuo a partire da 71 701 franchi
I supplementi di rendita in sintesi
Anno di nascita | Età di riferimento | Supplemento di rendita AVS al mese (in % del supplemento di base) |
---|---|---|
1961 | 64 anni + 3 mesi | 25% |
1962 | 64 anni + 6 mesi | 50% |
1963 | 64 anni + 9 mesi | 75% |
1964 | 65 anni | 100% |
1966 | 65 anni | 81% |
1967 | 65 anni | 63% |
1968 | 65 anni | 44% |
1969 | 65 anni | 25% |
Prelievo anticipato
La seconda opzione per le donne appartenenti alla generazione di transizione è il pensionamento anticipato a partire dai 62 anni. Con questo prelievo anticipato vi è una riduzione delle rendite, con una diminuzione inferiore per i salari più bassi rispetto a quelli più alti.
Prelievo anticipato all’età di | Generazione di transizione (in funzione del reddito medio annuo in CHF) ≤ 57 361 | Generazione di transizione (in funzione del reddito medio annuo in CHF) 57 361 bis 71 700 | Generazione di transizione (in funzione del reddito medio annuo in CHF) ≥ 71 701 | Aliquote di riduzione AVS21 (valori di riferimento) |
---|---|---|---|---|
64 anni | 0% | 2,5% | 3,5% | 4,0% |
63 anni | 2% | 4,5% | 6,5% | 7,7% |
62 anni | 3% | 6,5% | 10,5% | 11,1% |
Flessibilità nella riscossione della rendita
Un elemento nuovo è la possibilità che avranno le donne e gli uomini di prelevare la rendita di vecchiaia in modo flessibile tra i 63 e i 70 anni. Gli assicurati possono percepire inizialmente solo una parte della rendita, ossia dal 20% all’80%, e posticipare il resto. In caso di prelievo anticipato prima dei 65 anni di età, sulla rendita si applica una riduzione a vita. In caso di rinvio dopo i 65 anni di età, sulla rendita si applica un supplemento. Questo agevola una transizione graduale al pensionamento.
Lavorare anche dopo i 65 anni – gli incentivi
Coloro che continuano a lavorare dopo l’età di riferimento pagano i contributi AVS sul loro stipendio. D’ora in poi questi contributi concorreranno a formare la rendita. Si creano così incentivi a lavorare anche oltre l’età di 65 anni. Non è però possibile aumentare ulteriormente la rendita massima. Gli assicurati possono inoltre decidere se preferiscono pagare i contributi AVS sull’intero reddito oppure fruire della franchigia di 1400 franchi al mese.
Il vantaggio per gli assicurati consiste nella possibilità di colmare le lacune contributive e migliorare il loro reddito annuo fino alla rendita AVS massima.
Effetti sulla previdenza professionale
Gli istituti di previdenza del 2º pilastro devono offrire ora il prelievo anticipato a partire dall’età di 63 anni e il posticipo fino all’età di 70 anni. Ma hanno come sempre la facoltà di prevedere nei loro regolamenti un’età di pensionamento diversa.
Libero passaggio
Finora si poteva rimandare fino a un periodo di cinque anni il prelievo dei capitali di libero passaggio. Ma adesso questa norma cambia. Il Consiglio federale limita tale rinvio a coloro che continuano a lavorare dopo aver compiuto i 65 anni. Lo svantaggio: vi sono meno possibilità di ottimizzare le imposte rispetto al prelievo scaglionato dei capitali previdenziali.
Attualmente è previsto un periodo transitorio di cinque anni. Durante questo periodo gli assicurati possono rinviare il versamento del libero passaggio anche se non esercitano un’attività lucrativa.
Un finanziamento supplementare mediante l’imposta sul valore aggiunto
Oltre all’innalzamento dell’età di pensionamento, ad arricchire i fondi AVS sarà anche l’imposta sul valore aggiunto. Finora all’AVS è stato assegnato un punto percentuale per la compensazione demografica. Le aliquote IVA vengono aumentate di 0,4 punti percentuali (aliquota normale) e di 0,1 punti percentuali (aliquota ridotta, aliquota speciale per il settore alberghiero); questi introiti supplementari confluiscono nell’AVS.
Aumento proporzionale | IVA con AVS 21 | |
---|---|---|
Aliquota normale | 0,4% | 8,1% |
Aliquota ridotta | 0,1% | 2,6% |
Aliquota speciale per il settore alberghiero | 0,1% | 3,8% |
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