Il Covid-19 e le conseguenze per salario e previdenza (1/2)

Al fine di attenuare le conseguenze economiche del coronavirus (Covid-19), il Consiglio federale ha adottato una serie di misure immediate che hanno conseguenze per la situazione salariale e previdenziale della popolazione svizzera. La parte 1 di questo post in due parti tratta le conseguenze per la situazione lavorativa di dipendenti, indipendenti e persone in cerca di lavoro.

A. Compensazione del salario per i dipendenti

Che prestazioni ricevono le persone affette da coronavirus?
Le prestazioni sono disciplinate in modo analogo a qualsiasi altra malattia: la legge prevede un obbligo di pagamento continuato del salario per un determinato periodo di tempo. Se il datore di lavoro ha stipulato un’assicurazione di indennità giornaliera per malattia, questa inizia a erogare prestazioni alla scadenza del termine di attesa convenuto contrattualmente. Se il datore di lavoro non dispone di un’assicurazione di indennità giornaliera per malattia, la durata del pagamento continuato del salario dipende dal numero di anni di servizio e dalle apposite scale predefinite (scala bernese, basilese, zurighese).

Le misure di quarantena rientrano nell’obbligo di pagamento continuato del salario?
Sì, se sono state disposte dalle autorità, il datore di lavoro è obbligato per legge al pagamento continuato del salario. Questo obbligo non è tuttavia coperto dall’assicurazione di indennità giornaliera per malattia in quanto non si tratta di un caso di malattia.

Chi riceve l’indennità per lavoro ridotto e qual è il suo ammontare?
Si parla di lavoro ridotto quando il datore di lavoro dispone una riduzione temporanea dell’orario di lavoro convenuto contrattualmente senza risolvere il rapporto di lavoro. L’indennità per lavoro ridotto viene pagata dall’Assicurazione contro la disoccupazione (AD).

In linea di massima, tutti i dipendenti con un salario computabile hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto. Questo vale anche per il lavoro ridotto a seguito delle misure disposte dalle autorità contro il Covid-19. In virtù di un’apposita deroga, anche le persone con rapporti di lavoro a tempo determinato e i lavoratori temporanei possono beneficiare dell’indennità per lavoro ridotto. Inoltre, tale diritto si applica agli apprendisti e ai praticanti nonché a coloro che occupano una posizione analoga a quella del datore di lavoro (in genere amministratori di una SA o Sagl), compresi i rispettivi coniugi o partner in unione domestica registrata.

Non hanno invece diritto all’indennità per lavoro ridotto le persone con un rapporto di lavoro disdetto, le persone che non accettano il lavoro ridotto nonché le persone che preferiscono non prestare il proprio lavoro per motivi personali (ad es. per paura). Inoltre, la prestazione non è dovuta in presenza di un obbligo di prestazione di un’altra assicurazione sociale o privata.

L’ammontare dell’indennità per lavoro ridotto può essere determinato con questo calcolatore online. In linea di massima le prestazioni ammontano all’80% del salario fino a un salario massimo annuo di 148’200 franchi. Il 20% del salario, quindi, è considerato come franchigia a carico del lavoratore. A seconda dell’azienda, questa parte è a carico del datore di lavoro.

Qual è il termine di attesa?
Il termine di attesa per l’indennità per lavoro ridotto è abolito, cosicché scompare la partecipazione del datore di lavoro alla perdita di un’attività lucrativa.

In caso di lavoro ridotto vengono riscossi i contributi alle assicurazioni sociali?
Sì, le imprese che ricevono indennizzi dall’AD devono versare integralmente i contributi legali sul salario convenuto contrattualmente (100%). Ciò ha il grande vantaggio che le prestazioni, che si tratti del 1º pilastro (AVS, AI) o del 2º pilastro (cassa pensioni), restano invariate. Anche in caso di un’eventuale disoccupazione successiva, le prestazioni sono calcolate sul salario completo.

Chi è responsabile dell’autorizzazione?
La responsabilità per l’autorizzazione del lavoro ridotto spetta alle autorità. Maggiori informazioni sono disponibili su questo link.

B. Indennità per perdita di guadagno per lavoratori indipendenti e altre persone

Chi riceve l’indennità per perdita di guadagno e qual è il suo ammontare?
I lavoratori indipendenti non sono assicurati presso l’AD e di conseguenza non ricevono l’indennità per lavoro ridotto. Possono invece far valere le prestazioni garantite dall’indennità per perdita di guadagno (IPG). Oltre ai lavoratori indipendenti, ne hanno diritto anche gli artisti indipendenti costretti a interrompere l’attività lavorativa perché gli ingaggi vengono cancellati in seguito alle misure contro il coronavirus o perché devono essi stessi cancellare un evento in programma. In base alla decisione del Consiglio federale del 16 aprile 2020 anche i lavoratori indipendenti che sono interessati solo indirettamente dalle misure ufficiali di lotta contro la pandemia della corona riceveranno un indennizzo. Ciò riguarda i casi in cui queste persone sono autorizzate a continuare a lavorare ma hanno meno o nessun lavoro a causa delle misure, come i tassisti.

Inoltre, a meno che non ricevano un’indennità per lavoro ridotto, possono beneficiare dell’indennità per perdita di guadagno anche altri due gruppi di persone (dipendenti o indipendenti). Si tratta, da un lato, di genitori che devono interrompere l’attività lavorativa a causa della chiusura di scuole e asili per accudire bambini di età inferiore a 12 anni (per bambini con problemi di salute: fino a 20 anni). In secondo luogo, si tratta delle persone che devono interrompere l’attività lavorativa a seguito di una quarantena ordinata dal medico.

Finora non è prevista un’indennità per perdita di guadagno generale rivolta ai lavoratori indipendenti la cui attività è stata chiusa dal Consiglio federale, come ad es. i tassisti e i fisioterapisti. Il Consiglio federale, invece, ha deciso di alleviare i casi di rigore e sta valutando una soluzione per queste persone.

L’indennità per perdita di guadagno viene corrisposta sotto forma di indennità giornaliera IPG. L’ammontare corrisponde all’80% del reddito e non può superare i 196 franchi al giorno. Le prestazioni vengono corrisposte soltanto in assenza di pagamenti da altre assicurazioni (in particolare l’AD con l’indennità per lavoro ridotto). L’indennità per perdita di guadagno non viene corrisposta automaticamente, ma deve essere richiesta dagli aventi diritto alla cassa di compensazione AVS competente.

Quando termina il diritto?
Il periodo di diritto alle indennità varia a seconda del gruppo di beneficiari:

  • I lavoratori indipendenti e gli artisti indipendenti ricevono l’indennità per perdita di guadagno finché le misure di lotta contro il coronavirus non verranno revocate, fino all’esaurimento del diritto a indennità giornaliere o fino a sei mesi dopo l’entrata in vigore della direttiva specifica del Consiglio federale.
  • Nel caso dei genitori che devono interrompere la loro attività lavorativa a causa della chiusura di scuole e asili, il diritto termina non appena viene trovata una soluzione per l’accudimento dei bambini. Nel caso di genitori che svolgono un’attività indipendente, il diritto termina al più tardi dopo 30 indennità giornaliere anche se non è ancora stata trovata una soluzione per l’accudimento.
  • Per le persone in quarantena, il diritto è limitato a dieci indennità giornaliere.

Le indennità per perdita di guadagno sono soggette all’assicurazione sociale?
Sì, i contributi AVS / AI / IPG e i contributi AD vengono dedotti per metà dalla retribuzione, mentre l’altra metà è a carico della Confederazione.

Vi è un’agevolazione sul pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali?
Sì, le casse di compensazione AVS possono concedere una proroga del pagamento. È inoltre previsto l’esonero dagli interessi di mora per un periodo di sei mesi.

C. Diritti delle persone in cerca di lavoro

Il diritto vale ora per un massimo di 120 indennità giornaliere supplementari dell’AD. Questa è la risposta del Consiglio federale al fatto che, alla luce della parziale chiusura delle imprese e delle rigorose misure precauzionali, la ricerca di un posto di lavoro è al momento difficile. La durata di percezione più lunga dovrebbe impedire l’esclusione di persone che, in un periodo normale, troverebbero lavoro. Inoltre, l’obbligo di annuncio nonché tutte le incombenze e gli obblighi ad esso correlati sono temporaneamente abrogati per i datori di lavoro e gli uffici pubblici di collocamento.

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