Sole, mare, spiaggia: in vacanza per sempre. Molti svizzeri sognano di vivere all’estero dopo il pensionamento. Oltre che dal clima mite, sono attratti anche dal basso costo della vita e del sistema sanitario. Tuttavia, nell’ambito della previdenza e delle assicurazioni sociali, occorre prestare attenzione ad alcuni aspetti insidiosi.
AVS/AI/PC (1° pilastro)
La rendita che vi spetta può essere versata nel vostro Paese di residenza, qualunque esso sia. In genere la Cassa svizzera di compensazione provvede al pagamento direttamente nella valuta dello Stato in cui risiedete. In alternativa è possibile ricevere la rendita anche su un conto bancario svizzero.
Tenete presente che, nel caso di un trasferimento all’estero, non ricevereste più gli assegni per grandi invalidi e le prestazioni complementari, ma in determinate circostanze continuereste a percepire le rendite AI; dipende dal grado di invalidità e dal Paese di residenza (maggiori informazioni qui). In Svizzera né le rendite AI né l’AVS sono soggetti a imposte. È invece il nuovo Paese di soggiorno a determinare la tassazione.
Cassa pensioni (2° pilastro)
Diversamente dalle prestazioni AVS e AI, le rendite e i prelievi di capitale dalla cassa pensioni sottostanno all’imposta alla fonte svizzera. Nel caso in cui esista una convenzione sulla doppia imposizione tra la Svizzera e il nuovo Paese di residenza, potete chiedere il rimborso dell’imposta alla fonte sui prelievi di capitale; inoltre, a seconda delle condizioni stabilite nella convenzione, le rendite della cassa pensioni potrebbero non essere affatto tassate. Se invece gli Stati non hanno firmato alcun accordo in materia, le rendite e i prelievi di capitale dal 2° pilastro saranno assoggettati a ritenuta alla fonte e non sarà possibile richiedere il rimborso. E questo anche se le prestazioni vengono tassate una seconda volta nel Paese di residenza.
Se l’imposta alla fonte svizzera non può essere rimborsata, dovreste almeno mantenerla più bassa possibile. Per influire su questo aspetto occorre tenere conto che, in caso di residenza all’estero, la tassazione del 2º pilastro è definita in base al cantone sede dell’istituto di previdenza. Verificate con la vostra cassa pensioni se, prima del trasferimento all’estero, il capitale può essere versato a una fondazione di libero passaggio in un cantone con una ritenuta alla fonte inferiore, ad esempio, nel Canton Svitto.
Non va tuttavia dimenticato che le fondazioni di libero passaggio non offrono rendite. Se desiderate una rendita, dovete lasciare il capitale presso la vostra cassa pensioni, a prescindere da quanto sia elevata l’imposta alla fonte nel cantone in cui ha sede l’istituto di previdenza. E c’è ancora un aspetto che dovreste considerare a questo proposito: a seconda della cassa pensioni, non è possibile ricevere la rendita all’estero, ma è necessario un conto bancario in Svizzera.
Previdenza vincolata (pilastro 3a)
La tassazione del terzo pilastro è analoga a quella del secondo: i prelievi di capitale sono soggetti all’imposta alla fonte svizzera e possono essere rimborsati nel caso in cui esista una convenzione sulla doppia imposizione. In caso contrario, è consigliabile il trasferimento a un istituto di previdenza in un cantone con un’aliquota inferiore. Oppure potete prelevare i fondi del pilastro 3a in anticipo; fino a cinque anni prima dell’età AVS è possibile senza complicazioni. Ancora prima i prelievi sono ammessi solo con una destinazione specifica, ad esempio per il rimborso dell’ipoteca. Se progettate di emigrare e quindi di vendere la vostra casa di proprietà, questa soluzione può essere particolarmente conveniente.
D’altro canto, potete mantenere il vostro conto di previdenza 3a fino all’età AVS ordinaria. (Un eventuale conto o deposito di libero passaggio può restare aperto addirittura cinque anni dopo l’età AVS, anche se si vive all’estero.)
Cassa malati
Potete mantenere la cassa malati svizzera se vivete in uno Stato UE o AELS e percepite una rendita dell’AVS o della cassa pensione svizzera. Nei Paesi al di fuori dell’UE/AELS, in alternativa alla copertura con la cassa malati locale è consigliabile un’assicurazione privata internazionale, che è possibile stipulare presso alcuni istituti assicurativi svizzeri.
Pianificazione fiscale ed ereditaria
In caso di trasferimento all’estero, dovreste inoltre informarvi per tempo sulla situazione fiscale e sul diritto successorio nel vostro nuovo Paese di residenza. Non bisogna dimenticare i seguenti due aspetti. Primo: chi possiede ancora un immobile sul territorio svizzero rimane soggetto a imposta anche in Svizzera malgrado abbia la residenza all’estero. Secondo: per evitare brutte sorprese in futuro, dovreste chiarire in anticipo quale diritto verrà applicato alla liquidazione della successione. In linea di principio si applicano le norme del Paese di residenza. A seconda dello Stato, potete però stabilire nel testamento che l’eredità sia disciplinata dal diritto svizzero.
Ma anche se l’eredità viene suddivisa in base alle regole svizzere, l’importo delle imposte successorie dipende dalle norme del Paese di residenza estero.