Riscatti retroattivi nel pilastro 3a: gli aspetti da considerare

Maggiore flessibilità per i risparmiatori previdenziali: il Consiglio federale ha deciso di consentire riscatti retroattivi nel pilastro 3a. Scoprite in cosa consiste la novità introdotta dal 1° gennaio 2025, a partire da quando è possibile effettuare riscatti e quali requisiti devono essere soddisfatti.

In linea di massima che cosa cambia?

  • Finora, nel corso di un anno civile, si poteva versare solo un contributo massimo nel pilastro 3a (2024: 7056 franchi per i dipendenti con cassa pensioni, 20% del reddito o massimo 35 280 franchi per i lavoratori autonomi senza cassa pensioni; 2025: 7258 franchi risp. 36 288 franchi). Se tale importo non veniva versato, non era possibile «colmare» la lacuna contributiva nell’anno successivo.
  • Dal 2025 in poi, gli importi del pilastro 3a non versati potranno essere riscattati retroattivamente per un massimo di 10 anni.

Quando entreranno in vigore le nuove regole?

  • Prime lacune nel 2025: l’ordinanza del Consiglio federale entra in vigore il 1° gennaio 2025 e consente di effettuare riscatti a partire dall’anno civile 2025. Se possibile, nel 2024 versate quindi l’intero importo (7056 franchi / 20% del reddito o massimo 35 280 franchi), poiché per l’anno civile 2024 non si può ancora far valere eventuali lacune contributive.
  • Primi riscatti retroattivi nel 2026: i versamenti retroattivi saranno possibili per la prima volta nel 2026, per l’anno civile 2025. Nel 2027, i riscatti retroattivi saranno consentiti per il 2025-2026, nel 2028 per il 2025-2027, ecc. Nel 2035 sarà possibile, per la prima volta, effettuare un riscatto per l’intero periodo decennale (2025-2034).

Qual è l’importo massimo di riscatto retroattivo?

  • Importo massimo per anno civile: sia per i dipendenti che per i lavoratori autonomi i riscatti retroattivi per anno civile sono limitati all’importo massimo del pilastro 3a per i dipendenti (2025: 7258 franchi). A tale proposito, l’anno che determina l’importo da versare non è l’anno a cui si riferisce il riscatto, bensì l’anno in cui viene effettivamente effettuato il versamento retroattivo.
  • Raggruppamento: i pagamenti arretrati per anni diversi possono essere effettuati in un unico riscatto retroattivo, a condizione che la somma sia inferiore all’importo massimo 3a consentito.
  • Ripartizione: un pagamento arretrato per un anno non può essere ripartito su più anni, ma deve essere colmato nell’arco di un anno civile.

Quali sono i requisiti per il riscatto retroattivo?

  • Reddito da lavoro soggetto all’AVS: il riscatto retroattivo deve riguardare un anno civile in cui si è percepito un reddito da lavoro soggetto all’AVS. Questo significa che per gli anni civili senza reddito, ad es. a seguito di un congedo di maternità prolungato, non è possibile effettuare riscatti retroattivi nel pilastro 3a.
  • Importo massimo già esaurito: l’importo massimo dell’anno civile corrente deve essere già esaurito. Questo significa, ad esempio, che nel 2026 le lacune contributive risalenti al 2025 potranno essere colmate solo se nel 2026 l’importo massimo del pilastro 3a è già stato interamente versato.
  • Non sono ancora state percepite prestazioni di vecchiaia: è possibile effettuare riscatti solo se non sono stati prelevati averi 3a come prestazioni di vecchiaia. Questo significa che, se si vogliono colmare lacune contributive nel pilastro 3a, si dovrebbe rinunciare a un prelievo anticipato prematuro del capitale 3a.

È meglio effettuare riscatti nella cassa pensioni o riscatti retroattivi nel pilastro 3a?

  • Occorre tenere conto della propria situazione individuale: la risposta alla domanda dipende dalla vostra situazione previdenziale personale, ma anche da quella del vostro partner o della vostra partner. A seconda dei casi, vanno considerati anche le ristrutturazioni alla proprietà abitativa pianificate e deducibili dalle imposte.
  • Richiedete una consulenza: fissate un appuntamento per una consulenza con un esperto o un’esperta in pianificazione finanziaria.

Come vengono tassate le prestazioni risparmiate al momento del prelievo?

  • Tenere conto di eventuali modifiche fiscali: attualmente la tassazione avviene con un’aliquota ridotta e separatamente dagli altri redditi. Sono in corso discussioni per aumentare la tassazione dei prelievi in capitale dal 2° pilastro e dal pilastro 3a.
  • Chiedere consiglio: Anche in questo caso vale lo stesso discorso: elaborate un piano finanziario che analizzi in modo completo le conseguenze fiscali delle nuove opzioni di acquisto e trovi le soluzioni adatte a voi.

Versate l’importo massimo del 3a per il 2024 e fatevi consigliare per gli anni successivi a partire dal 2025

Ci sono ancora alcune questioni irrisolte in relazione ai riscatti retroattivi nel pilastro 3a – vi terremo aggiornati.
– La raccomandazione per il 2024 è chiara: versare il massimo importo possibile (7056 franchi per i lavoratori dipendenti con cassa pensioni, il 20% del reddito o un massimo di 35 280 franchi per i lavoratori autonomi senza cassa pensioni). Questo perché è possibile richiedere lacune solo a partire dall’anno solare 2025.
– La raccomandazione per gli anni a partire dal 2025 è altrettanto chiara: la possibilità di effettuare versamenti retroattivi nel pilastro 3a rende più impegnativa la pianificazione previdenziale. La pianificazione previdenziale e finanziaria diventerà ancora più importante.

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