Se come coniugi non prendete provvedimenti in caso di decesso, il o la coniuge superstite potrebbe incorrere in difficoltà finanziarie, soprattutto nel caso in cui manchi il denaro per liquidare i figli. Prevenire questa situazione è possibile: con la cosiddetta liberalità.
Cosa prevedono le norme di legge
In generale vale quanto segue: se una persona muore senza lasciare una disposizione testamentaria, il suo patrimonio viene ripartito secondo le norme di legge. Per le coppie sposate occorre in primo luogo accertare il regime dei beni, per stabilire quale parte del patrimonio coniugale spetti al/alla coniuge superstite secondo il regime matrimoniale dei beni e quale parte rientri invece nell’asse ereditario. Solo dopo aver appurato l’entità dell’eredità è possibile calcolare i diritti successori. Il diritto del/della coniuge superstite si basa quindi in primo luogo sul regime dei beni e soltanto in secondo luogo su un diritto successorio.
Regime matrimoniale
Se i coniugi non hanno sottoscritto una convenzione matrimoniale divergente, sottostanno per legge al regime ordinario della partecipazione agli acquisti. Il patrimonio coniugale viene suddiviso in beni propri e acquisti.
I beni propri comprendono:
- tutto ciò che ciascun coniuge possedeva prima di sposarsi
- tutto ciò che ciascun coniuge ha ereditato o ricevuto in dono durante il matrimonio
- l’incremento del valore dei beni propri (ad esempio interessi di azioni e obbligazioni o aumento del valore degli immobili)
- gli oggetti a uso personale (abiti, gioielli, ecc.)
- le pretese di riparazione morale derivanti da assicurazioni contro gli infortuni o di responsabilità civile
Gli acquisti comprendono, in particolare:
- i risparmi che i coniugi realizzano con il loro reddito da lavoro durante il matrimonio
- i proventi da beni propri (ad esempio interessi e dividendi su obbligazioni e azioni, redditi da locazione derivanti da immobili)
Salvo accordo diverso, il/la coniuge superstite ha diritto ai beni propri che gli/le appartengono e alla metà della somma di entrambi gli acquisti. L’altra metà della somma degli acquisti e i beni propri della persona deceduta costituiscono l’eredità.
Diritto successorio
Dopo avere chiarito, secondo il regime matrimoniale dei beni, l’entità dell’eredità, questa viene suddivisa tra tutti gli eredi in base alla successione legittima. In linea di massima, confluiscono nell’eredità la metà degli acquisti e i beni propri della persona deceduta. Nella situazione «coppia sposata con figli», metà di questa somma spetta ai discendenti della persona deceduta e l’altra metà al/alla coniuge superstite.
Se il/la coniuge superstite riceve solo ciò che gli/le spetta per legge, potrebbe vedersi costretto/a a vendere l’abitazione comune per ridurre le spese fisse o per liquidare i figli.
Se la persona deceduta non lascia discendenti, il/la coniuge superstite riceve almeno tre quarti del patrimonio successorio.
Revisione del diritto successorio all’1 gennaio 2023
Il 1° gennaio 2023 è entrato in vigore il nuovo diritto successorio. Per favorire il/la coniuge superstite è importante soprattutto ridurre da 3/4 a 1/2 le quote legittime dei discendenti e abolire la porzione legittima dei genitori. La quota disponibile è dunque aumentata, il che consente maggiori benefici al/alla coniuge superstite. Verificate se è necessario adeguare i precedenti contratti successori e testamenti per utilizzare la maggiore quota disponibile.
Una migliore tutela nel matrimonio
Molte coppie di coniugi desiderano favorire maggiormente il/la coniuge superstite. Il modo più semplice per farlo è che gli altri eredi, solitamente i figli, rinuncino volontariamente alla loro quota fino al decesso (o al nuovo matrimonio) del genitore superstite. Tuttavia, questa procedura spesso fallisce perché non tutti i figli sono d’accordo con una simile regolamentazione. Inoltre, tale rinuncia all’eredità deve essere stabilita in un contratto successorio autenticato mediante atto pubblico. In caso contrario, i più svantaggiati potrebbero prima o poi cambiare idea e rivendicare la loro parte.
Possibilità nell’ambito del regime dei beni: la convenzione matrimoniale
Di norma è possibile favorire il/la coniuge in maniera soddisfacente anche senza coinvolgere gli altri eredi. Con una convenzione matrimoniale, ad esempio, le coppie sposate possono ad esempio concordare che il/la coniuge superstite riceva l’intero patrimonio di acquisti: si tratta della cosiddetta assegnazione della proposta. In tal modo, la quota ereditata dai figli è quindi limitata alla metà dei beni propri del genitore deceduto.
In aggiunta alla convenzione matrimoniale, per favorire ulteriormente il/la coniuge superstite è possibile, in un testamento, attribuire ai figli soltanto la porzione legittima, in modo che essi ereditino soltanto un quarto dei beni propri. Ne sono esclusi i figli di relazioni precedenti. Questi possono rivendicare la loro quota legittima relativa al patrimonio degli acquisti, all’occorrenza anche in via giudiziaria.
Cosa conviene di più? La partecipazione agli acquisti, la comunione dei beni o la separazione dei beni?
Se il patrimonio matrimoniale è costituito in gran parte dai beni propri di un solo coniuge, può essere opportuno modificare con un contratto matrimoniale il regime dei beni, passando dalla partecipazione agli acquisti alla comunione dei beni. Nella comunione dei beni, la maggior parte dei beni propri diventa comune e appartiene per metà a entrambi i coniugi.
Rispetto alla partecipazione agli acquisti, la comunione dei beni ha il vantaggio che il/la coniuge superstite non deve dimostrare quanto ha apportato al matrimonio. Più a lungo le coppie vivono insieme, più diventa difficile distinguere tra beni propri e acquisti, perché nel corso del tempo i patrimoni diventano un tutt’uno.
Un’altra opzione di regime patrimoniale che richiede un contratto matrimoniale è la separazione dei beni. Ciascun coniuge conserva il proprio patrimonio, lo amministra, lo utilizza e ne dispone. In caso di scioglimento del matrimonio per decesso (o divorzio), dal punto di vista del regime dei beni non sussiste alcun diritto al rispettivo patrimonio. Nella separazione dei beni, l’intero patrimonio del coniuge deceduto costituisce l’eredità che viene poi suddivisa tra tutti gli eredi. Questa opzione riduce la quota ereditaria del/della coniuge, poiché non gli/le viene assegnata prima una parte del patrimonio.
Possibilità nell’ambito del diritto successorio: il contratto successorio
Tramite disposizioni nell’ambito del diritto successorio, ossia con un testamento o un contratto successorio, è possibile favorire ulteriormente il/la coniuge superstite. In questo modo si può attribuire ai/alle coeredi la quota legittima e aumentare così la quota ereditaria disponibile a favore del/della coniuge superstite. Come già accennato sopra, è possibile concordare con i/le discendenti anche una rinuncia ereditaria.
Chi desidera favorire al massimo il/la coniuge superstite può concedergli/le anche l’usufrutto della quota ereditaria legittima dei figli comuni. Il/La coniuge superstite riceve quindi la metà della proprietà di cui può disporre liberamente, e gestire in usufrutto l’altra metà, tenendo per sé i proventi che ne derivano (ad es. interessi, redditi da locazione e dividendi). Nota bene: i figli da relazioni precedenti possono richiedere la restituzione illimitata della loro quota legittima.
Salvaguardare l’eredità dei figli: clausola relativa al nuovo matrimonio e clausola di demenza
Spesso la liberalità va a scapito dei discendenti. In caso di decesso di un genitore, questi ricevono meno di quanto spetta loro in base alla successione legale. I figli di solito sono disposti ad accettarlo, poiché prevedono di ricevere l’intera quota ereditaria al più tardi dopo il decesso del secondo genitore.
Tuttavia, se il/la coniuge superstite si risposa, l’eredità dei figli si riduce notevolmente, poiché anche il/la nuovo coniuge ha diritto all’eredità. Per evitare di svantaggiare i figli in tal modo, è possibile inserire nel testamento, nel contratto matrimoniale o nel contratto successorio la cosiddetta clausola relativa al nuovo matrimonio. Ad esempio è possibile stabilire che, in caso di nuovo matrimonio del genitore superstite, i figli ricevano immediatamente l’importo a cui avrebbero avuto diritto alla morte del primo genitore in base alla successione legale.
L’eredità dei figli può essere garantita con un’ulteriore clausola di salvaguardia: la clausola sulla demenza. L’obiettivo è evitare che, nel peggiore dei casi, i discendenti non ereditino nulla, poiché l’intero patrimonio familiare viene utilizzato per l’assistenza e la cura della persona demente. È importante che il contratto matrimoniale o successorio stabilisca chiaramente a quali condizioni i figli possono ancora richiedere l’eredità del genitore deceduto per primo. Il momento può essere quello della prima diagnosi medica di demenza o quando si rende necessario un determinato livello di assistenza presso una casa di cura. Anche in altri casi è possibile stabilire che i figli ricevano la loro quota ereditaria con anticipo: ad esempio all’entrata in vigore del mandato precauzionale, quando viene assegnato un curatore oppure al trasferimento in casa di riposo.