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Riforma AVS: cosa cambierebbe?

Il 25 settembre 2022 si voterà sulla tanto attesa riforma AVS. Sostenitori e oppositori stanno ingaggiando un’aspra battaglia a suon di argomenti e controargomenti. Di seguito sono illustrate le principali conseguenze di un’eventuale approvazione. L’entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2024.

Quali sono le sfide che deve affrontare l’AVS?

L’assicurazione vecchiaia e superstiti, in breve AVS, costituisce all’interno del sistema svizzero dei tre pilastri il 1º pilastro destinato a garantire il fabbisogno vitale e rappresenta quindi un’importante opera sociale. È stata introdotta nel 1948. All’epoca, l’aspettativa di vita era di 12 anni per un uomo 65enne e di circa 13 anni per una donna della stessa età. Nel 2020, questi valori erano di 19 anni per gli uomini e di 22 per le donne. Un deciso aumento, quindi, che si accentuerà anche in futuro nonostante il coronavirus. Il fatto che un numero sempre maggiore di persone raggiunga la vecchiaia e quindi percepisca una rendita per più tempo pone l’AVS di fronte a sfide enormi. A ciò si aggiunge il fatto che nei prossimi 10-15 anni raggiungeranno l’età del pensionamento i cosiddetti baby boomer. L’equilibrio finanziario è compromesso: le spese aumentano più delle entrate.

A peggiorare ulteriormente questo squilibrio è l’incapacità di riformare il sistema: negli ultimi due decenni tutte le riforme dell’AVS sono fallite. L’ultimo progetto, la «Previdenza per la vecchiaia 2020», che intendeva riformare contemporaneamente l’AVS e la previdenza professionale, è stato respinto dal Popolo e dai Cantoni a settembre 2017. Senza riforme, la situazione peggiorerà ulteriormente. A medio termine, il finanziamento delle rendite non sarà più garantito. Vi è quindi un’urgente necessità di riformare il sistema.

Qual è lo scopo della riforma AVS?

Sono stati definiti due obiettivi principali: stabilizzare l’AVS e garantire il finanziamento fino al 2030. Per raggiungerli sono previste le seguenti misure:

  • «Età di riferimento» unica di 65 anni (finora «età ordinaria di pensionamento»)
  • Flessibilizzazione del percepimento della rendita
  • Aumento delle rendite per chi continua a lavorare oltre l’età di riferimento
  • Aumento dell’IVA dello 0,4%

Età di riferimento unica

La denominazione attuale «età ordinaria di pensionamento» viene sostituita da «età di riferimento». Questo termine è più adatto al nuovo orientamento: rendere più flessibile il pensionamento di vecchiaia. Allo stesso tempo, viene mantenuto un punto di riferimento per il calcolo della rendita di vecchiaia e per il coordinamento con le prestazioni di altre assicurazioni sociali. L’età di riferimento indica quindi il momento in cui le prestazioni di vecchiaia sono erogate senza deduzioni o maggiorazioni, ma non implica automaticamente l’interruzione della vita lavorativa. La nuova età di riferimento sarà di 65 anni per tutti. Questo traguardo viene raggiunto aumentando gradualmente l’età di riferimento delle donne di tre mesi all’anno per passare dagli attuali 64 ai futuri 65 anni (cfr. tabella seguente). È interessante notare che l’età di pensionamento di 65 anni valida sia per gli uomini sia per le donne era prevista già alla nascita dell’AVS. Solo in seguito è stata modificata.

Aumento previsto dell’età di riferiemento per le donne

Anno di nascitaEtà di riferimento (all' entrata in vigore della riforma AVS 2024)
1960 e prima64 anni
196164 anni e 3 mesi
196264 anni e 6 mesi
196364 anni e 9 mesi
1964 e dopo65 anni

Fonte: Ufficio federale delle assicurazioni sociali, AVS 21
Con l’entrata in vigore della riforma nel 2024, l’aumento inizierebbe per la prima volta nel 2025 per le donne nate nel 1961.

Pour atténuer les effets du relèvement de l’âge de la retraite pour les femmes, des indemnités compensatoires sont prévues pour les femmes de la «génération transitoire» nées entre 1961 et 1969. Deux options sont possibles:

Per attutire l’innalzamento dell’età di pensionamento delle donne sono previsti pagamenti compensativi alle donne di una cosiddetta generazione transitoria, ossia le nate tra il 1961 e il 1969. Ci sono due opzioni.

Prima opzione: lavorano qualche mese in più e percepiscono un supplemento a vita sulla loro rendita costituito da un supplemento di base. Il supplemento di base è graduato in base al reddito e ammonta a:

  • 160 franchi per un reddito annuo fino a 57 360 franchi
  • 100 franchi per un reddito annuo compreso tra 57 361 e 71 700 franchi
  • 50 franchi per un reddito annuo maggiore di 71 701 franchi

Il supplemento individuale sulla rendita è graduato in base all’anno di nascita e non è soggetto alla limitazione della somma delle rendite per le donne coniugate (cfr. tabella seguente).

Supplemento individuale previsto sulla rendita per le donne

Anno di nascitaEtà di riferimentoGraduazione del supplemento in % del supplemento di base
196164 anni e 3 mesi25%
196264 anni e 6 mesi50%
196364 anni e 9 mesi75%
196465 anni100%
196565 anni100%
196665 anni81%
196765 anni63%
196865 anni44%
196965 anni25%

Fonte: Ufficio federale delle assicurationi sociali, AVS 21
Esempio: una donna nata nel 1961 che lavora oltre la sua età di riferimento di 64 anni e tre mesi fino al 65 anno di età percepisce a vita un supplemento sulla rendita AVS pari al 25% del supplemento di base. Ipotizzando un reddito annuo compreso tra 57 361 e 71 700 franchi, si tratterebbe di 25 franchi al mese (25% del supplemento di base di 100 franchi in questa fascia di reddito).

Seconda opzione: percepiscono la rendita già a partire dai 62 anni. Per le donne che percepiscono anticipatamente la rendita AVS, quest’ultima subirà una riduzione che tuttavia sarà minore rispetto a quella prevista oggi in caso di anticipo della rendita AVS (cfr. la tabella seguente).

Riduzione della rendita prevista in caso di pensionamento anticipato per le donne

Anno di nascitaTassi di riduzione in %
Rendito annuo
< 57 360 franchi
Rendito annuo
57 361 - 71 700 franchi
Rendito annuo
> 71'701 franchi
19640%2,5%3,5%
19632%4,5%6,5%
19623%6,5%10,5%

Fonte: Ufficio federale delle assicurazioni sociali, AVS 21
Esempio: una donna nata nel 1964 che va in pensione prima della sua età di riferimento di 65 anni e durante la vita lavorativa ha percepito un reddito annuo compreso tra 57 361 e 71 700 franchi subisce una riduzione della rendita del 2,5%.

Percepimento flessibile della rendita

Con l’introduzione della riforma AVS sarà possibile percepire la rendita di vecchiaia tra i 63 e i 70 anni. Per le donne nella generazione di transizione, questa opzione sarà disponibile già a partire dai 62 anni (v. tabella precedente). Finora era possibile anticipare la rendita al massimo di due anni e posticiparla fino a cinque anni. Inoltre, in futuro sarà possibile anticipare e posticipare parzialmente la rendita (tra il 20% e l’80%). Le riduzioni per l’anticipo e i supplementi per il posticipo saranno adeguati all’aspettativa di vita media. Le riduzioni dovrebbero risultare inferiori soprattutto per chi percepisce un reddito annuo basso. Questa misura consentirà un passaggio graduale dalla vita lavorativa alla pensione, sempre più rispondente alle esigenze della società contemporanea.

Incentivi per continuare a lavorare dopo i 65 anni

Attualmente, chi continua a lavorare in età AVS e con il proprio reddito supera la franchigia di 1400 franchi al mese deve continuare a pagare i contributi AVS. Questi contributi AVS aggiuntivi non aumentano tuttavia la rendita AVS corrente, pertanto non è molto conveniente esercitare un’attività lucrativa oltre l’età di pensionamento. In futuro dovrebbe essere possibile rinunciare alla franchigia e quindi versare contributi sull’intero reddito AVS che andranno pienamente a migliorare la rendita AVS. In questo modo, in futuro sarà possibile colmare eventuali lacune contributive continuando l’attività lavorativa e quindi aumentare la rendita AVS.

Aumento dell’IVA dello 0,4%

Il finanziamento supplementare dell’AVS è disciplinato in un decreto federale separato, sul quale il Popolo voterà sempre il 25 settembre 2022. Questo progetto è tuttavia collegato alla votazione sulla riforma AVS 21. La riforma potrà essere attuata solo qualora entrambe le votazioni avranno esito favorevole. È previsto un aumento dell’aliquota normale dell’imposta sul valore aggiunto dall’attuale 7,7% all’8,1%.

Chi ci guadagna e chi ci perde con la riforma AVS?

In termini puramente finanziari, chi ci guadagnerà dalla riforma AVS in programma saranno in primo luogo le donne con un reddito basso prossime alla pensione. Per contro, a perderci saranno soprattutto le donne più giovani e ben retribuite. Ciò è dovuto al fatto che solo una generazione di transizione di nove anni riceve misure compensative e l’ammontare del supplemento è inversamente proporzionale al reddito. Inoltre, con la riforma le donne dovranno pagare i contributi AVS per un anno in più e percepiranno un anno di rendita in meno.

Ciononostante, l’equiparazione tra uomini e donne mediante l’introduzione di un’età di pensionamento unica è opportuna dal punto di vista demografico. Tuttavia, al di fuori dell’AVS sono necessarie ulteriori riforme, come misure per introdurre la parità di retribuzione a parità di lavoro, migliori modelli di vita lavorativa e migliori condizioni per le donne all’interno della previdenza professionale.

Al di là di tutto questo, l’obiettivo ultimo è mettere in sicurezza l’AVS per le prossime generazioni. In tal senso, a lungo termine tutta la società trarrà beneficio dalla riforma prevista.

Quali sono le conseguenze della riforma AVS sulla previdenza professionale?

L’approvazione della riforma AVS ha conseguenze anche sulla previdenza professionale (2º pilastro), ossia sul sistema delle casse pensioni.

Aumento dell’età di pensionamento

L’età di riferimento unica dell’AVS si applicherà anche alle casse pensioni. Le donne e gli uomini potranno inoltre scegliere con flessibilità quando andare in pensione tra i 63 e i 70 anni. Gli istituti di previdenza rimangono tuttavia liberi di disporre nei loro regolamenti un’età di pensionamento diversa.

Limitazione del posticipo dei capitali di libero passaggio all’età di pensionamento

Il Consiglio federale intende modificare l’ordinanza sul libero passaggio. Di conseguenza, i capitali di libero passaggio potrebbero essere posticipati oltre l’età di riferimento solo se una persona esercita un’attività lucrativa (oggi è possibile posticipare questi capitali fino a cinque anni oltre l’età ordinaria di pensionamento, anche se una persona ha cessato l’attività lucrativa). Questa misura limiterebbe le possibilità di ottimizzazione fiscale offerte con il prelievo scaglionato dei capitali previdenziali.

Pensionamento parziale

D’altro canto si avrebbe anche il diritto di prelevare i capitali dalla cassa pensioni in un massimo di tre tranche. A sua volta, ciò significa ottenere ulteriori possibilità di risparmio fiscale mediante prelievi scaglionati delle prestazioni della cassa pensioni. Già oggi alcune casse pensioni prevedono queste possibilità di pensionamento parziale. In futuro, tuttavia, questa opzione sarebbe disciplinata dalla legge.

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