La previdenza giusta per il periodo sabbatico

Esplorare l’Asia per sei mesi, frequentare un master, prolungare la maternità: prendersi una lunga pausa dal lavoro è un sogno per molti. Per evitare che il periodo sabbatico diventi un incubo finanziario, è necessario occuparsi per tempo delle questioni previdenziali e assicurative.

Negli ultimi dieci anni Susy Reitzel (nome fittizio) si è concentrata al massimo sul lavoro. Adesso vorrebbe prendersi un momento di pausa, vivere nuove esperienze viaggiando all’estero, rispolverare le lingue straniere. Parlandone con il datore di lavoro, si rende conto che il CO non stabilisce regole generali per le ferie non pagate e non si trovano disposizioni a riguardo nemmeno nel Contratto collettivo di lavoro (CCL) del suo settore e nel suo contratto di lavoro individuale o nei relativi regolamenti.

Susy decide quindi di stipulare con il datore di lavoro un accordo individuale relativo al periodo sabbatico. Nel documento non si definiscono solo la durata dell’assenza, la data di rientro e la remunerazione, ma anche gli aspetti assicurativi. Infatti, quando il periodo di ferie non pagate dura più di un mese, sorgono una serie di questioni previdenziali.

Assicuratevi che i tre pilastri non vacillino durante il viaggio

AVS/AI/IPG: durante il periodo sabbatico, non pagando il salario, il datore di lavoro non versa nemmeno i contributi alle assicurazioni sociali, come ad esempio l’AVS. Susy stessa deve invece contattare la cassa di compensazione AVS per assicurarsi di avere sufficienti contributi AVS (per il 2018 almeno 478 franchi oppure, in alternativa, il coniuge paga almeno il doppio dell’importo minimo). Eventuali contributi mancanti possono essere versati al massimo cinque anni dopo con effetto retroattivo.

Cassa pensioni: per legge la protezione assicurativa per i rischi di invalidità e morte in seguito a malattia o infortunio termina un mese dopo il pagamento dell’ultimo salario. A seconda della cassa pensioni, esiste però la possibilità di prolungare la copertura per i rischi di invalidità e morte e/o la quota di risparmio per altri sei mesi. In casi eccezionali è anche possibile ottenere un’estensione maggiore che può andare dai 12 ai 24 mesi. Normalmente si dovrà però pagare sia la propria quota come lavoratore che quella del datore di lavoro.

Terzo pilastro: se Susy continua a percepire un reddito soggetto all’AVS e resta assicurata presso la cassa pensioni, durante il periodo sabbatico può versare fino a 6768 franchi nel terzo pilastro.

Spetta a voi assicurarvi contro malattia e infortunio

Infortunio: la protezione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali termina 30 giorni dopo l’ultimo pagamento del salario. Susy può prolungare la copertura fino a sei mesi stipulando la cosiddetta assicurazione per convenzione con la compagnia di assicurazione contro gli infortuni del suo datore di lavoro. In questo caso dovrà pagare il premio per intero. Potrà anche considerare di stipulare un’assicurazione privata contro gli infortuni in aggiunta a quella professionale, poiché quest’ultima di solito copre le spese mediche solo fino al doppio dei costi che si dovrebbero pagare in Svizzera.

Indennità giornaliera: alcune compagnie che offrono assicurazioni di indennità giornaliera prevedono anche la possibilità di prolungare la copertura assicurativa durante i periodi di ferie non pagate. In questo caso il premio sarebbe interamente a carico di Susy. A seconda dell’importo coperto può anche prendere in considerazione l’idea di stipulare un’assicurazione supplementare con la cassa malati o l’assicurazione viaggi.

Assicurazione malattia: se Susy presenta la «Tessera Europea di Assicurazione Malattia», le vengono rimborsate le prestazioni ricevute nell’area UE/AELS. Molte casse pensioni riportano queste informazioni direttamente sul retro della tessera d’assicurato. In questo caso l’assicurazione di base copre i costi al massimo fino al doppio dell’importo che rimborserebbe in Svizzera. Siccome fuori dall’Europa questo importo spesso non è sufficiente, è consigliabile concludere un’assicurazione malattia supplementare limitata al periodo in questione.

Evitate brutte sorprese al ritorno

Notifica di partenza: molti pensano che l’obbligo dell’assicurazione malattia obbligatoria decade, insieme agli obblighi fiscali, notificando la propria partenza all’Ufficio controllo abitanti prima del soggiorno all’estero. Questo non è vero. L’obbligo di assicurazione permane finché non viene comunicata una nuova residenza all’estero. Se il viaggio dura un anno o più, notificare la propria partenza conviene oppure è addirittura obbligatorio in alcuni comuni.

Disoccupazione: l’accordo sul periodo sabbatico include anche una clausola che garantisce a Susy di riottenere la posizione e gli incarichi lavorativi avuti in precedenza dopo il ritorno dalle ferie. Nonostante la garanzia, c’è il rischio che dopo un anno sabbatico più lungo si potrebbe desiderare di riorientarsi professionalmente. Se si resta disoccupati per un certo periodo, si potrebbe non avere diritto all’indennità di disoccupazione (AD). Questo accade se negli ultimi due anni prima del ritorno dal periodo sabbatico sono stati corrisposti meno di 12 mesi di contributi per l’AD.

In sintesi: ecco gli aspetti da considerare prima del periodo sabbatico

Tempistiche: iniziate a occuparvi delle questioni assicurative relative al periodo sabbatico circa 12 mesi prima della partenza. Sotto il profilo fiscale conviene prendere un lungo periodo di ferie non pagate a cavallo tra due anni. In questo modo la progressione fiscale diminuisce in entrambi gli anni.
● AVS/AI/IPG: chiarite con la cassa di compensazione se a causa del periodo sabbatico si verrebbero a creare delle lacune contributive per l’AVS.
Cassa pensioni / Indennità giornaliera per infortunio e malattia: chiedete al vostro datore di lavoro per quanto tempo è possibile prolungare queste assicurazioni durante il periodo di ferie non pagate.
● Terzo pilastro: pensate alle possibilità di versamento che comportano agevolazioni fiscali.
● Assicurazione malattia: considerate la possibilità di stipulare un’assicurazione malattia supplementare.

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